Accesso civico
Secondo quanto previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, l’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La domanda va presentata al Dirigente Scolastico a Isis Giulio Natta via Europa 15 – Bergamo e mail info@nattabg.it o pec. bgis03200c@pec.istruzione.it
Pertanto, l’accesso civico si configura come rimedio alla mancata pubblicazione, obbligatoria per legge, di documenti, informazioni o dati sul sito istituzionale.
Differenza tra accesso civico ( art 5 d. Lgs n 33/2013) , diritto di accesso (Legge 241/1990) e diritto di accesso generalizzato (Decreto 97/2016 (art. 5 comma 2)
Si tratta di tre istituti diversi:
_ l’Accesso civico di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 introduce una legittimazione generalizzata a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente. Secondo quanto previsto dall’art. 3 del d.lgs. n. 33/2013, tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli.
_ l’ Accesso agli atti di cui alla legge n. 241/1990, invece, è finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare, può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi e ha per oggetto atti e documenti individuati.
_ l’ Accesso generalizzato di cui al Decreto 97/2016 (art. 5 comma 2) è il diritto corrispondente al FOIA.